La responsabilità penale dell’amministratore di condominio in caso di bonus edilizi (bonus facciate, bonus eco, bonus sisma)

In occasione del ciclo di lezioni “Il condominio ed i nuovi contenziosi provocati dai bonus edilizi” , organizzato dalle Associazioni Forensi Vis Romana Avvocati in AssociAzione ed A.N.F. – Associazione Nazionale Forense , sembra aver suscitato notevole interesse l’intervento dell’Avv. Roberto Maria Meola .

L’avv. Meola ha illustrato le responsabilità penali dell’amministratore di condominio soffermandosi su quelle che si possono configurare in presenza di un beneficio a titolo di bonus edilizio. Si è altresì soffermato sulla distinzione in ordine alla possibile applicazione della norma penale tra bonus facciate ed eco e sisma bonus ( o superbonus).

Riportiamo qui di seguito un estratto del suo intervento rinviando a future possibili occasioni di approfondimento .

Colleghi Colleghi, visto il mio ruolo di Vicepresidente dell’Associazione Forense Vis Romana, prima di avviarmi al mio odierno compito di relatore, permettetemi , essendo il mio l’ultimo intervento di questo corso, di ringraziare , oltre agli esimi relatori che si sono succeduti in queste preziose lezioni, chi ha permesso di organizzarlo, ovvero la consorella associazione A.N.F. e le sue rappresentanze, la società Uni. Riz. in cui è per me un piacere personale esser tornato dopo un periodo di forzata assenza e, in ultimo, mi perdonerete questa autoreferenzialità un immenso grazie a Vis Romana ed Comitato Scientifico della stessa magistralmente coordinato dall’Amico Roberto Catucci. Perdonate questo incipit che avevo però desiderio di fare , mi accingo immediatamente a rimettermi in carreggiata onde non rovinare l’egregio lavoro svolto da quanti ho citato. Come ben sappiamo l’amministratore di condominio svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio comune. Tuttavia, le normative vigenti gli impongono precise responsabilità in caso di inadempienze o di violazione delle leggi la cui piena comprensione appieno è fondamentale per tutelare non solo gli interessi dei condomini, ma anche per evitare che l’amministratore possa incorrere in sanzioni penali in ragione del proprio ruolo. Voglio dunque portarvi in un viaggio attraverso le disposizioni di legge fondamentali che regolano queste sfere cruciali per la nostra società, fornendo dettagli specifici e pratici che riguardano la responsabilità penale degli amministratori, le sanzioni e le norme con riferimento ovviamente anche al superbonus. Esamineremo come alcuni degli articoli previsti dal Codice Penale, dal Testo Unico sull’Edilizia e dal Decreto sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro possano impattare direttamente sull’amministratore e quali sanzioni potrebbero essere applicate in determinate circostanze. Partiamo dal Codice Penale, la pietra angolare della giustizia penale. Andiamo a vedere dei casi pratici : a) Truffa ai danni dello stato in concorso (artt. 316 ter e art. 640 bis, 110 c.p.): ipotizziamo la situazione in cui ci si trovi in presenza di lavori di A.e.L. (attività edilizia libera) di cui sia stato informato il Comune, tramite il deposito delle necessarie comunicazioni , quando le stesse, come nel caso del Superbonus, siano finalizzate ad ottenere un beneficio di natura fiscale, ma poi i lavori per vari motivi non inizino ed il direttore dei lavori non abbia dato l’ordine di sospensione all’impresa , né la stessa sia stata tempestivamente informata dall’amministratore . Se si consegue comunque il vantaggio fiscale si corre il rischio di un’accusa ai sensi dell’art. 640bis c., 316 ter c.p. ed anche l’aggravante del concorso di persone ex art. 110 c.p. per l’amministratore. b) Appropriazione indebita amministratore (art. 646 c.p.) : il reato in questione, assai frequente nell’imputazione, si configura esclusivamente nel momento della cessazione dell’incarico quando in seguito ad essa vi sia stata richiesta di restituzione delle somme o della documentazione trattenuta dall’amministratore e questi non vi abbia dolosamente provveduto. Frequenti sono le condotte e le conseguenti pronunce giurisprudenziali che afferiscono il reato di cui ci occupiamo ; ve ne elenco alcune facilmente reperibili in rete ( https://avvocaticollegati.it/2023/10/20/amministratore-di- condominio-e-appropriazione-indebita/) : • L’amministratore di condominio che apra un conto corrente condominiale e dallo stesso distragga somme per scopi personali o per remunerare terzi (ivi compresi anche altri condominii), è responsabile per il reato di appropriazione indebita, che dunque si configura non soltanto quando l’amministratore prelevi somme di denaro per fini personali, ma anche per fini latu sensu gestionali di altri condominii (Tribunale di Roma, sez. XIII, 14/02/2022, n. 2340). • Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. Fattispecie relativa all’appropriazione indebita, da parte dell’amministratore cessato dalla carica, del denaro versato dai condomini per le spese comuni (Cassazione penale, sez. II, 27/10/2021, n. 45902). • Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti e ciò senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme (Cassazione penale, sez. II, 27/10/2021, n. 45902). • Il reato di appropriazione indebita posto in essere dall’amministratore di condominio che si impossessi di somme di denaro in forza del ruolo dallo stesso ricoperto, si consuma nel momento della cessazione dell’incarico e della mancata restituzione delle somme dovute (Tribunale di Nola, 15/04/2021, n. 802). • E’ imputabile per il reato p. e p. dagli artt. 646 e 61 n. 11 del c.p., l’amministratore di condominio che, al fine di procurare a se o ad altri ingiusto profitto, si impossessi della documentazione giustificativa delle spese condominiali relative al trasporto e allo smaltimento dei calcinacci derivanti da lavori di riparazione dell’ingresso del fabbricato, con l’aggravante di aver approfittato del suo rapporto professionale (Tribunale di Pescara, 09/10/2020, n. 1099). • L’amministratore di condominio che versa in un unico conto le risultanze delle precedenti gestioni, di fatto confondendole, commette il reato di appropriazione indebita. Difatti, sotto il profilo soggettivo non può sostenere di non aver agito con dolo specifico, previsto dall’ art. 646 c.p. , fattispecie per la configurazione della quale è sufficiente il dolo eventuale. Ad affermarlo è la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso di un amministratore di condominio avverso la sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita. Secondo la Corte l’amministratore infedele che versa le somme provenienti da diverse gestioni in un unico conto, sia esso costituito da impiego bancario o postale o in altra forma di investimento, accetta il rischio che attraverso la confusione delle stesse parti degli attivi, riferibili a ciascun condominio, vengano distratti, con la conseguente appropriazione indebita dei medesimi (Cassazione penale, sez. II, 19/12/2019, n. 4161). • Il reato di appropriazione indebita contestato all’amministratore di un condominio per l’appropriazione di somme versate dai condomini non viene meno laddove l’imputato invochi di aver trattenuto le somme come compensazione di propri preesistenti crediti, laddove non sia in grado di fornirne adeguata documentazione (Cassazione penale, sez. II, 13/12/2019, n. 12618). • Nel caso in cui l’amministratore del condominio cessato dalla carica abbia emesso a proprio favore e incassato un assegno bancario tratto dal conto corrente del condominio dopo la cessazione alla carica di amministratore del condominio, non ricorre un caso di ripetizione di indebito in senso proprio, dato che nessun pagamento (quindi nessun implicito riconoscimento di debito) è stato effettivamente eseguito dal condominio in favore dell’amministratore cessato; ricorre invece un caso di appropriazione indebita, posta in essere dall’amministratore cessato, dato che quest’ultimo, alla data dell’assegno, non ricoprendo più la carica di amministratore del condominio, non era più autorizzato a trarre assegni dal conto corrente condominiale per pagare chicchessia (Corte appello Milano, sez. I, 09/04/2019, n. 1596). • Commette il delitto di appropriazione indebita l’amministratore di condominio che, anziché dare corso ai propri obblighi, si appropri delle somme a lui rimesse dai condòmini, utilizzandole per scopi diversi ed incompatibili con il mandato ricevuto e coerenti, invece, con finalità personali. Fattispecie nella quale la somma versata dai condòmini per le spese del servizio di teleriscaldamento era stata utilizzata e prelevata uti dominus dall’amministratore, allo scopo di coprire le perdite che si erano verificate in altro condominio da lui gestito (Cassazione penale, sez. II, 31/05/2017, n. 31322). c) Un ulteriore ipotesi di reato è quella dell’abuso edilizio avallato dall’assemblea condominiale quando delibera lavori su un precedente abuso non condonato ancorchè commesso nel passato dal condomino. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale infatti la circostanza che nel primo caso il reato è stato commesso dal proprietario dell’immobile e nel secondo dal condominio e quindi dall’amministratore si tratta di due reati distinti ed autonomi e non si può parlare di continuazione ex art. 81 c.p. . Andrebbe semmai valutata la possibilità ai fini di cercare di conseguire il beneficio del cumulo giuridico e non materiale di ipotizzare la sussistenza di un’ipotesi di continuazione per il solo condomino. d) Può accadere che la contestazione di reato dipenda da un’azione omissiva dell’amministratore come nel caso in cui, ad esempio, il condominio abbia delle alberature su strada e queste debbano essere rimosse per pericolosità acclarata a seguito di un intervento delle forza dell’ordine e che queste abbiano invitato l’amministratore a provvedere. Parimenti nel caso di rischio di caduta sul suolo pubblico di parti dell’edificio ed a seguito dell’invito dell’autorità di pubblica sicurezza a mettere in sicurezza l’area, l’amministratore non vi abbia adempiuto. Si tratta di reati di pericolo e dunque non occorre che il fatto accada perché si possa imputare l’omissione all’amministratore . e) Relativamente invece all’art 49 T.U.E. va chiarito che la revoca del beneficio fiscale che lo stesso prevede come sanzione se ci sono abusi edilizi sull’opera oggetto del beneficio revocato, non si applica in caso di Superbonus, andrà quindi contestualizzata la situazione in relazione al tipo di bonus. Si potrebbe anche parlare di reati ambientali che l’amministratore potrebbe commettere nel momento in cui ad esempio ometta, al termine di un lavoro da parte di un’impresa, di accertarsi delle corrette modalità dello smaltimento dei materiali di risulta o anche solo quando ometta di accertarsi dell’avvenuto smaltimento, ma non posso ulteriormente abusare della vostra pazienza, pertanto , per ora, il nostro viaggio termina, ma come ogni materia del diritto anche in quella tanto specifica della responsabilità penale dell’amministratore di condominio abbiamo scoperto che si celano dedali di ipotesi che possono esser viste come vicoli aperti o chiusi, ma che in ogni istante possono attenderci all’angolo della strada maestra che è quella da seguire tramite la segnaletica della costante attenzione al cambiamento.