ETS e attività diverse: limiti, requisiti e obblighi secondo il Codice del Terzo Settore
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) svolgono un ruolo sempre più rilevante nella gestione di servizi sociali, culturali, educativi e assistenziali. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il legislatore ha delineato un quadro unitario e strutturato per disciplinare i profili giuridici, fiscali e operativi degli ETS.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità per questi enti di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché strumentali e secondarie.
Nel 2025, l’attenzione degli operatori si concentra sull’attuazione pratica di queste disposizioni e sul controllo di compatibilità da parte del RUNTS, anche in vista dei nuovi accertamenti ispettivi promossi a livello regionale e nazionale.
Cosa sono le “attività diverse” negli ETS
L’art. 6 del Codice stabilisce che gli ETS possono svolgere, oltre alle attività di interesse generale elencate all’art. 5, anche altre attività, definite “diverse”, a condizione che:
- siano secondarie per dimensione economica rispetto alle attività statutarie;
- siano strumentali, cioè funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell’ente;
- siano autorizzate espressamente dallo statuto.
Questa possibilità consente agli ETS di autofinanziarsi o di valorizzare risorse e competenze, senza perdere la qualifica di ente del Terzo Settore.
Criteri per la misurazione della secondarietà
Il DM 107/2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito i criteri oggettivi per valutare se un’attività diversa sia “secondaria”:
- criterio economico: i ricavi da attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure il 66% dei costi complessivi per le attività di interesse generale;
- criterio funzionale: l’attività diversa deve essere giustificata da una correlazione logica, operativa e/o economica con le finalità principali dell’ente.
Il superamento dei limiti può comportare l’esclusione dal RUNTS, con la perdita delle agevolazioni fiscali e della qualifica giuridica specifica.
Obblighi di trasparenza e rendicontazione
Nel 2025, tutti gli ETS iscritti nel RUNTS sono tenuti a:
- depositare il bilancio d’esercizio in formato standard, secondo le linee guida ministeriali;
- allegare, se necessario, una relazione sulle attività diverse, con indicazione dei criteri adottati per dimostrare la loro strumentalità e secondarietà;
- aggiornare lo statuto per prevedere in modo chiaro l’autorizzazione alle attività diverse.
Il controllo viene effettuato dagli uffici regionali del RUNTS, che possono avviare verifiche o richiedere documentazione integrativa.
Sanzioni e perdita della qualifica ETS
L’inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 6 e dal DM 107/2021 può comportare:
- sanzioni amministrative;
- richiesta di adeguamento entro termini perentori;
- in caso di inadempienza, cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per gli enti che svolgono anche attività commerciali, la perdita della qualifica ETS comporta anche conseguenze fiscali rilevanti, compreso l’assoggettamento al regime ordinario di tassazione.
Conclusione
La possibilità per gli ETS di svolgere attività diverse rappresenta un’opportunità importante, ma anche un ambito ad alta attenzione regolatoria.
Nel 2025, con l’intensificarsi dei controlli e l’obbligo di piena tracciabilità economico-funzionale, è essenziale che gli enti adottino statuti aggiornati, sistemi di rendicontazione trasparenti e un monitoraggio costante del rispetto dei limiti normativi.

