mercoledì, Ottobre 7, 2026
CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA

CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS: EVOLUZIONE NORMATIVA, CONTRIBUTO UNIFICATO E PROFILI COSTITUZIONALI

PREMESSA

La cittadinanza italiana iure sanguinis costituisce uno dei fondamenti del diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Secondo il principio sancito dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”. Tale principio si fonda sulla trasmissione automatica della cittadinanza in linea di sangue, indipendentemente dal luogo di nascita del discendente.

Nel corso del tempo, questo meccanismo ha consentito a milioni di cittadini di origine italiana residenti all’estero di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Tuttavia, la crescita esponenziale delle richieste ha generato un dibattito politico e giuridico che ha portato, tra il 2023 e il 2025, all’adozione e alla proposta di interventi normativi restrittivi.

Tra questi: il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, il Disegno di Legge n. 1136/2025 attualmente all’esame parlamentare, e la modifica del regime del contributo unificato giudiziario (DL 215/2023, conv. L. 18/2024). La presente monografia intende ricostruire l’evoluzione normativa e individuare i potenziali profili di illegittimità costituzionale.


1. REGIME PREVIGENTE AL DL 36/2025

1.1 Quadro normativo

In assenza di limiti temporali o generazionali previsti dalla legge, il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza si fondava sul principio di continuità dello status civitatis, senza che fosse richiesta alcuna residenza in Italia. La trasmissione era riconosciuta sia per via paterna che materna, ma solo dal 1948 in poi per la linea materna, a seguito della Costituzione.

1.2 Discendenza per via materna ante 1948

Le donne italiane che sposavano cittadini stranieri perdevano la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 10 della L. 555/1912. Di conseguenza, i figli nati da tali unioni non erano considerati cittadini italiani.

La giurisprudenza costituzionale ha considerato tale disparità come una violazione dell’art. 3 Cost., riconoscendo ai discendenti per linea materna nati prima del 1948 il diritto a ottenere la cittadinanza, ma solo per via giudiziale.

1.3 Circolare K.28.1/1991

La Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991 ha introdotto una deroga per i figli nati da madre italiana che aveva perso la cittadinanza per matrimonio, consentendo loro di ottenere la cittadinanza per via amministrativa, purché non vi fosse stata rinuncia volontaria.


2. IL DECRETO-LEGGE N. 36/2025

2.1 L’articolo 3-bis L. 91/1992

Con il DL 36/2025 è stato introdotto l’articolo 3-bis nella L. 91/1992, che limita la trasmissione automatica della cittadinanza ai soli discendenti entro la seconda generazione nata all’estero.

“La cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), non si applica ai soggetti nati all’estero da genitori cittadini italiani anch’essi nati all’estero, i cui ascendenti in linea retta fino al secondo grado siano nati all’estero.”

2.2 Le deroghe

Il secondo comma dell’articolo prevede eccezioni per:

  • ascendente nato in Italia;
  • genitore residente in Italia per almeno 2 anni prima della nascita;
  • genitore al servizio dello Stato;
  • richiedente con almeno 2 anni di residenza legale in Italia.

3. IL DISEGNO DI LEGGE N. 1136/2025

Il DDL propone un ulteriore limite alla trasmissione per via materna. Secondo il testo in discussione, il diritto alla cittadinanza si applica solo se il figlio dell’ultimo avo italiano è nato dopo il 1° gennaio 1948, escludendo quindi l’efficacia della giurisprudenza costituzionale (Cass. SS.UU. 4466/2009) per via legislativa.


4. IL NUOVO REGIME DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

4.1 Evoluzione normativa

Il contributo unificato nei ricorsi per il riconoscimento della cittadinanza era pari a € 518, anche in caso di ricorso collettivo.

Con il DL 215/2023, convertito nella Legge 18/2024, l’art. 13 del DPR 115/2002 è stato modificato, prevedendo:

  • € 600 per ogni singolo ricorrente, anche in caso di ricorso cumulativo;
  • esenzione per i minori;
  • obbligo di CU individuale anche se lo stesso atto tutela interessi identici.

5. TABELLA COMPARATIVA

ASPETTOPRIMA DEL DL 36/2025DOPO IL DL 36/2025DDL 1136/2025
Discendenza paternaIllimitataFino a 2ª generazione esteraConfermata
Discendenza materna post-1948AmmessaFino a 2ª generazione esteraSolo se figlio nato dopo 01.01.1948
Discendenza materna pre-1948Solo via giudiziariaInvariataInvariata
Competenza territorialeTrib. ultima residenza avoInvariataInvariata
Deroghe generazionaliNessunaNascita/residenza/impiego ItaliaConfermate
Contributo unificato€ 518 cumulativo€ 600 per ricorrenteInvariato
CU minorenniEsclusiEsclusiEsclusi

6. POSSIBILI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Le nuove disposizioni possono presentare profili di incostituzionalità rispetto a:

  • Art. 3 Cost.: disparità tra discendenti per via paterna e materna, tra residenti e non residenti;
  • Art. 24 Cost.: ostacolo all’accesso alla giustizia per aumento del CU;
  • Art. 111 Cost.: violazione del principio del giusto processo, aggravato dall’onere economico;
  • Art. 117 Cost.: possibili conflitti con CEDU e norme europee sulla non discriminazione.

Sono ipotizzabili questioni di legittimità costituzionale in sede giudiziale o parlamentare, soprattutto per la compressione dei diritti dei discendenti da madre italiana ante 1948 e per l’irragionevole duplicazione del CU nei ricorsi collettivi.


7. NOTE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555
  • Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36
  • Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215
  • Disegno di Legge n. 1136/2025
  • Circolare Min. Interno K.28.1/1991
  • Cass. SS.UU. 4466/2009

8. FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFICHE


9. NOTE IN CALCE

(1) Circolare Ministero Interno K.28.1/1991 – Deroga per madri italiane che avevano perso la cittadinanza per matrimonio.
(2) Cass. SS.UU. n. 4466/2009 – Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis in linea materna pre-1948.
(3) DL 215/2023 – Riforma del contributo unificato e obbligo di pagamento individuale.

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