A.I. Act – L’Europa regolamenta per prima l’Intelligenza Artificiale
E’ in vigore l’A.I. Act (il testo è qui sopra) ovvero la legge con cui l’Unione Europea, prima al mondo, regolamenta l’uso dell’intelligenza artificiale . I punti cardine della nuova norma che abbiamo cercato di individuare anche tramite l’ausilio proprio dell’IA, nello specifico copilot, parrebbero essere i seguenti:
- Il regolamento mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di AI sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell’UE.
- L’AI Act si applica solo ai settori che rientrano nel diritto dell’UE e prevede esenzioni per i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari e di difesa e per la ricerca.
- I sistemi di AI sono classificati in base al rischio, con obblighi di trasparenza variabili a seconda del livello di rischio.
- Alcuni tipi di sistemi di AI, come quelli per la manipolazione cognitiva del comportamento e il social scoring, saranno banditi dall’UE.
- L’AI Act tratta anche l’uso di modelli di IA per scopi generali (GPAI), con requisiti limitati per quelli che non presentano rischi sistemici.
- Sono stati istituiti diversi organi di governo per garantire un’applicazione adeguata dell’AI Act.
- Le ammende per le infrazioni alla legge sull’AI sono fissate come una percentuale del fatturato annuo globale dell’azienda trasgressore o di un importo predeterminato.
- Prima che un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio venga utilizzato da alcuni enti che forniscono servizi pubblici, dovrà essere valutato l’impatto sui diritti fondamentali.
- Il regolamento prevede una maggiore trasparenza per lo sviluppo e l’uso dei sistemi di IA ad alto rischio.
- L’AI Act prevede un quadro giuridico favorevole all’innovazione e mira a promuovere l’apprendimento normativo basato sull’evidenza.
- Il nuovo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore.

