“Valutazione e selezione dei documenti in base alla loro credibilità”
“Corso deontologico forense in ambito di protezione internazionale e dell’immigrazione ” organizzato da CNF e UNHCR
Trascrizione della sintesi dell’intervento dell’Avv. Roberto Maria Meola in occasione della lezione del 26.11.2021


Il titolo del mio intervento richiede di iniziare da quella che è la definizione di credibilità , ovvero di quella qualità, attribuita ad una fonte o a un messaggio, che misura la disponibilità del destinatario ad accettare le affermazioni ricevute (fonte: wikipedia).
Innanzi tutto la prima fonte da cui attingere è il racconto che il richiedente, nostro Assistito ci offre in occasione dell’appuntamento in studio.
A questo punto è necessario filtrare le informazioni che lo stesso è in grado di offrirci, selezionando quelle di maggior credibilità, magari perchè già a nostra conoscenza per acclarata notorietà delle stesse, ed approfondendo le altre senza precludere un’attenta disamina delle stesse.; avendo cura di suddividere le informazioni documentali, eventuali, da quelle dichiarative.
Spesso può capitare che la documentazione che un richiedente protezione internazionale, invero prevalentemente sprovvisto di documento alcuno proprio perchè fuggitivo in cerca di rifugio, sia miserrima e di scarso rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda stessa ; appare più frequente il caso in cui un richiedente sia provvisto di passaporto, ma comunque difficilmente avrà con sè documentazione medica, certificati di nascita o di matrimonio o documenti similari che possano sostanziare il suo narrato ; cionondimeno è onere del difensore nominato accertare la provenienza e l’affidabilità di tale documentazione, facendo attenzione, laddove dovesse confrontarsi con il Paese di provenienza del richiedente, a non denunciarne la presenza sul territorio nazionale. Sarà dunque cura del difensore valutare il grado di idoneità a tutelare le pretese del proprio Assistito del documento da acquisire per il tramite delle autorità del Paese di provenienza del richiedente o se rinunciarvi per evitare, appunto, di aggravare la posizione dello stesso rispetto a questo.
Ecco perchè sono molteplici i casi in cui è necessario approfondire in proprio le ricerche inerenti le dichiarazionie dei propri assistiti; nello svolgimento di tali ricerche va effettuata una seria valutazione di attendibilità della fonte. Ad esempio può capitare che un richiedente dichiari di esse perseguitato dalla polizia nel proprio territorio di provenienza ma di tale dichiarazione non possa essere fornita documentazione alcuna. Diverrà dunque parte dell’onere defensionale quello di orientare la ricerca sino allo studio dei testi di diritto pubblico ed ordinamento statale del Paese di dichiarata provenienza del proprio assistito cosi scoprendo, ad esempio, che risponde a verità l’affermazione secondo cui il Prefetto di una provincia guineana è assimilabile alla figura del Sindaco italiano,ma ha, come i Prefetti nostrani, poteri di polizia la cui giurisdizione potrebbe estendersi oltre i confini della provincia e quindi assume maggior credibilità la dichiarazione del nostro Assistito in ordine alla possibilità di essere perseguitato dalle Forze dell’Ordine per motivi inerenti i rapporti dello stesso con il Prefetto in questione.
Oppure , con tale approfondita attenzione alla ricerca della documentazione utile a confutare o sostenere le dichiarazioni dei richiedenti, si può scoprire dal codice penale ucraino che il personale medico ed infermieristico sono personale militare ipso iure in caso di entrata in guerra del loro Stato, senza avere la possibilità di scegliere tra l’esser inviati al fronte, magari a centinaia di chilometri di distanza dall’area di residenza, o prestare l’equivalente del nostrano servizio civile. E dunque la “chiamata alle armi” del personale infermieristico ucraino diviene una forzatura nei confronti dello stesso che può venire obbligato ad andare in guerra. Il codice penale militare ucraino, applicabile in quel caso al medico o all’infermiere, prevede inoltre la pena dell’arresto in caso di rifiuto allo spostamento al fronte con dichiarazione di renitenza dello stesso. Pertanto la libertà di movimento del personale medico e infermieristico ucraino viene fortemente limitata ex legem senza che questi abbia la possibilità di optare per una scelta che non lo metta a rischio della vita, originando cosi una valida base per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
Parimenti è onere defensionale valutare l’assenza dei documenti che possano invece originare una domanda di protezione internazionale, come nel caso della donna che si dichiari vittima di violenza domestica, che non abbia denunciato il fatto alle autorità di polizia del proprio Stato di appartenenza e sia fuggita alla volta dell’Italia per ivi richiedere protezione; va, in questo caso, valutata la situazione di fatto della Nazione di provenienza rispetto alla possibilità per la richiedente la protezione internazionale di poter realmente presentare una denuncia presso le Autorità di Pubblica sicurezza del proprio Paese, in quanto è dato noto che in alcune nazioni l’accesso a tale tutela per le donne sia precluso e dunque l’assenza del documento assume rilievo di credibilità dell’affermazione della stessa o quanto meno aumenta la credibilità delle sue affermazioni.
E’ dunque precipuo dovere dell’Avvocato valutare la totalità dei documenti offerti al suo giudizio dal richiedente, ove ne abbia, quindi valutarne la credibilità delle dichiarazioni anche tramite ricerche approfondite con verifica delle fonti, e decidere se e come utilizzare tali documenti, avendo riguardo a dire anche i giusti “no” allorquando non esistano profili per presentare la domanda di protezione internazionale, in quanto si rischia di far maggior danno con una falsa speranza che con un amaro diniego e soprattutto, non si rispetterebbe quell’etica che deve esser presente in ogni fase del rapporto con l’Assistito che proviene, nella maggior parte dei casi, da un’esperienza traumatica per cui spesso ha difficoltà anche ad aprirsi con il proprio difensore.

