martedì, Ottobre 6, 2026
ARTICOLICITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA

Centralizzazione delle domande di cittadinanza dei residenti all’estero dal 2029: cosa prevede la Legge 19 gennaio 2026, n. 11

La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 19 febbraio 2026, introduce un riassetto organico dei servizi per cittadini e imprese all’estero. Tra le novità più rilevanti vi è la riorganizzazione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per i maggiorenni residenti all’estero, destinato a passare, dal 2029, da una gestione consolare a una gestione centralizzata presso il MAECI.

1. La norma che cambia la competenza dal 2029

L’art. 1 della legge sostituisce l’art. 10 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari). La disposizione stabilisce che, ferme le competenze dell’autorità giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentate da persone maggiorenni residenti all’estero siano inoltrate a un ufficio di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale del MAECI.

La decorrenza operativa è fissata al 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione. Poiché la legge entra in vigore nel 2026, l’avvio è al 1° gennaio 2029.

2. Cosa resta ai Consolati: minori e funzioni residue

Nel nuovo art. 10, il capo dell’ufficio consolare:

  • accerta il mantenimento dello status per persone già riconosciute;
  • può riconoscere il possesso della cittadinanza nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti;
  • rilascia i relativi certificati.

3. Modalità di presentazione: originale cartaceo e servizio postale

Per le domande che ricadono nel canale MAECI (dal 2029), la legge prevede un assetto “analogico” sul deposito:

  • domanda corredata della documentazione in originale cartaceo;
  • presentazione esclusivamente tramite servizio postale, in deroga al Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005);
  • possibili servizi esternalizzati (spedizione, ricezione, digitalizzazione, archiviazione) con oneri a carico dell’utente, nel rispetto delle indicazioni del Garante privacy.

4. Termini di definizione: 36 mesi

Il termine di conclusione del procedimento, per i procedimenti disciplinati dai commi indicati dalla norma, viene fissato in trentasei mesi.

5. Regime transitorio: tetti annui e soglia minima “100”

Fino alla data di avvio della centralizzazione, gli uffici consolari:

  • continuano a trattare le domande ricevute prima della decorrenza;
  • ricevono un numero annuo di domande entro un limite parametrato ai procedimenti conclusi nell’anno precedente;
  • in ogni caso il numero massimo annuo non può essere inferiore a 100.

6. AIRE e ANPR: integrazione strutturale

La legge interviene anche sulla disciplina dell’AIRE (legge 27 ottobre 1988, n. 470), stabilendo che:

  • l’AIRE “costituisce parte integrante” dell’ANPR;
  • gli adempimenti anagrafici sono effettuati nell’ANPR (con i conseguenti adeguamenti normativi).

7. Attenzione alle semplificazioni: “cittadinanza per matrimonio”

In rete circolano riassunti che includono, insieme al riconoscimento per discendenza, anche la “cittadinanza per matrimonio”. Nel testo della Legge 19 gennaio 2026, n. 11 (artt. 1–7) il perno della centralizzazione riguarda espressamente le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza dei maggiorenni residenti all’estero; in questa sede, quindi, non è corretto presentare come “certo” che la riforma trasferisca al MAECI anche la diversa procedura di cittadinanza per matrimonio, senza una specifica base testuale nella norma.

Articolo redatto con ausilio di IA

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