mercoledì, Ottobre 7, 2026
DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALEDOMICILIATARI

CENNI SULLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
COSÌ COME MODIFICATE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA

A cura dell’ Avv. Ilaria Nannini

CENNI SULLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

 COSÌ COME MODIFICATE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA

Con la legge 689/81 furono introdotte nel nostro ordinamento la semilibertà, la detenzione domiciliare e la pena pecuniaria quali pene sostitutive delle pene detentive brevi, ovvero sino a due anni di reclusione, allo scopo di evitare ai condannati per pene detentive di breve durata i danni fisici, materiali e morali derivanti della carcerazione e favorire la riabilitazione e la reintegrazione sociale del condannato.

Con la legge 689/81 furono introdotte nel nostro ordinamento la semilibertà, la detenzione domiciliare e la pena pecuniaria quali pene sostitutive delle pene detentive brevi, ovvero sino a due anni di reclusione, allo scopo di evitare ai condannati per pene detentive di breve durata i danni fisici, materiali e morali derivanti della carcerazione e favorire la riabilitazione e la reintegrazione sociale del condannato.

Tali istituti di fatto non hanno mai incontrato il favore dei giudici e degli avvocati in quanto decisamente meno favorevoli al reo rispetto alla sospensione condizionale della pena ex art.163 c.p.p e persino alle misure alternative alla detenzione già previste dalla legge 354/75, ovvero l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata e la detenzione domiciliare.

Il risultato, evidente agli occhi di chiunque eserciti la professione di penalista, è stato un ricorso massiccio alla sospensione condizionale della pena, che, secondo le statistiche riportate dalla relazione alla riforma Cartabia, ha riguardato nel 2021 il 50% di tutte le condanne penali, pur essendo applicabile solo a condanne fino a due anni di reclusione.

Buona parte delle condanne non usufruenti della sospensione condizionale della pena, purché sotto i quattro anni di reclusione, sono divenute oggetto di ricorsi al tribunale di Sorveglianza per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, oberando gli uffici e creando il triste fenomeno degli oltre ottantamila “liberi sospesi” al febbraio 2022[i], condannati lasciati in libertà per anni in attesa che il Tribunale di Sorveglianza determini se e come sostituire la loro pena detentiva. Fenomeno deprecabile violante contemporaneamente il diritto del condannato a scontare la pena in tempi ragionevoli per poi potersi rifare la vita ed il diritto della società ad essere tutelata da soggetti condannati che, lasciati a loro stessi, ben possono cadere nella recidiva.

Nel tentativo di rivitalizzare le moribonde pene sostitutive brevi la riforma ha introdotto le pene sostitutive brevi all’interno del codice penale tra le pene da esso previste, ampliandone i minimi edittali e disciplinandone l’uso nei vari riti alternativi sorti con la riforma del codice di procedura penale del 1989.

 Art. 20-bis c.p. Pene sostitutive delle pene detentive brevi Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Il legislatore ha quindi:

1) elevato il limite massimo di pena comminata convertibile in sanzioni sostitutice  a quattro anni di reclusione, come già previsto per le misure alternative alla detenzione, limite ben più alto dei due anni di reclusione che costituiscono la pena massima sospendibile;

2) introdotto i lavori di pubblica utilità tra le pene sostitutive;

3) disposto che le pene sostitutive vengono applicate dal giudice di cognizione subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza, rendendo più immediato il rapporto tra condanna e pena e, si spera, riducendo il fenomeno dei “liberi sospesi”

Per evitare un eccessivo proliferare di articoli nel codice penale il legislatire ha scelto di riformare direttamente la legge 689/81, adeguandola allo spirito complessivo della riforma Cartabia, dettagliando i modi di applicazione delle varie pene sostitutive, ad essa meramente rinviando nell’incipit dell’art. 20 c.p.

Rimandando io stessa, per ragioni di economia, alla lettura della nuova legge 689/81, vorrei sottolineare alcuni punti della riforma che trovo significativi, seppur talvolta molto aleatori nella concreta applicazione.

A) Alloggi per i privi di fissa dimora che abbiano i requisiti per la sostituzione delle pene detentive

Il nuovo art. 56 l.689/81 prevede al suo terzo comma che, “se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare”.  Come qualunque avvocato ben sa, il primo problema da superare per far ottenere ad un assistito una misura cautelare non detentiva o la detenzione domiciliare prevista dalla legge 354/75 è proprio quello di reperire un’idonea abitazione ove risiedere ai fini della misura. Problema riguardante in modo maggioritario gli stranieri, specie se clandestini, privi di famiglie che possano accoglierli rispettando i criteri di reperibilità e stabilità nel domicilio richiesti dal diritto. Stranieri che infatti costituiscono ad oggi circa il 30 % della popolazione carceraria, con picchi fino al 59% in Val d’Aosta e Trentino Alto Adige[ii].

Se ben applicata questa riforma potrebbe portare ad una effettiva risocializzazione del reo, aiutandolo a creare legami con il territorio che lo aiutino ad una effettiva integrazione nel nostro paese, evitando che l’extracomunitario sconti automaticamente la pena in carcere. Ovviamente mi chiedo come e dove lo Stato reperirà gli alloggi singoli o comunitari. ed i fondi per mantenere i detenuti in tali strutture.

B) Proporzionalità nelle scelta delle pene sostitutive

L’art 58 della legge 689/81 prevede che “Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria certificate dai servizi indicati dall’articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Criteri decisionali che ricordano da vicino quelli per la scelta della misure cautelari: gradualità dalla meno afflittiva alla più afflittiva, obbligo di motivazione sulla scelta, divieto di concessione quando vi è il sospetto che il condannato non rispetterà le prescrizioni.

C) Progressività della pena pecuniaria sostitutiva

Norme ad hoc sono state emanate per l’applicazione delle varie sanzioni sostitutive, per la loro modifica e revoca, alle quali si rimanda.

Si evidenzia qui solo l’innovativo art. 56-quater l.689/81 che introduce una personalizzazione dei criteri di ragguaglio delle pene pecuniarie

L’art. 56-quater prevede infatti che : “Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale.”

Non più quindi criteri di ragguaglio rigidi, con ovvie disparità di trattamento tra soggetti dei redditi diversi ma un progressivo innalzamento dai 5,00 ai 2500,00 euro per giorno di detenzione. Tale progressività evita la fuga che vi era stata negli ultimi anni dalla pena pecuniaria a causa della conversione di un giorno di pena detentiva con ben 250,00 euro di pena pecuniaria, ragguaglio oggetto della censura della Corte Costituzionale che, con la sentenza 28/2022 aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedeva che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non potesse essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.

D) Le pene sostitutive ed i decreti penali di condanna.

La riforma delle sanzioni sostitutive alla detenzione ha ovviamente comportato la modifica di svariati articoli di procedura penale.

Tra le modifiche più interessanti vi è quella all’art. 459 c.p.p., con l’introduzione del comma 1 bis

Art. 459, comma1.bis “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva…(omissis)… Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.

1 ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato”

Si crea quindi una procedura diversificata nella emissione e nella opposizione al decreto penale di condanna:

a) se l’indagato è a conoscenza del procedimento può lui stesso o il suo procuratore speciale sollecitare il p.m. a richiedere un decreto penale di condanna con pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità;

b) se il D.P. è già stato emesso con condanna a pena pecuniaria l’imputato o il suo  procuratore speciale può chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità senza dover depositare formale atto di opposizione, chiedendo altresì un termine di sessanta giorni per depositare la documentazione necessaria.  Tuttavia, se la richiesta di LPU viene respinta il decreto viene considerato come opposto senza indicazione di rito e viene emesso decreto di giudizio immediato, scelta del legislatore che francamente mi lascia perplessa in assenza di una formale opposizione.

c) se l’imputato non accetta il D.P. rimane salva la possibilità di presentare opposizione secondo quanto già disciplinato dal codice di procedura penale.


[i]       c.f.r.: Il riformista, 25 febbraio 2022, di Valentina Marchisi https://www.ilriformista.it/chi-sono-i-liberi-sospesi-80-mila-in-attesa-di-misure-alternative-per-piu-tempo-della-pena-282333/

[ii]      c.f.r.: XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione della Associazione Antigone https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/