martedì, Ottobre 6, 2026
DIRITTI UMANIDIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

Corte Costituzionale e gratuito patrocinio per i migranti

La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’impossibilità per il cittadino di Paese terzo, di dimostrare, con dichiarazione sostitutiva , la propria capacità reddituale ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

In particolare ed in riferimento a quano appena illustrato, la sentenza n. 157 del 2021 dichiara l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), .

La Corte richiama comunque la necessità che lo straniero richiedente dimostri di aver operato in maniera diligente per tentare di procurarsi la documentazione richiesta e conclude come da dispositivo motivando come irragionevole e lesivo dei principi di tutela giudiziale addebitare al medesimo richiedente anche il rischio dell’impossibilità di procurarsi la specifica certificazione richiesta.